Il Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011 fissa le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE. Entrerà pienamente in vigore il 01.07.2013. Questo Regolamento fissa nuove regole per la produzione e distribuzione di prodotti per l’edilizia, incidendo profondamente sulla organizzazione della produzione, sulla qualità e sicurezza. Sono state accresciute le responsabilità di PRODUTTORI, MANDATARI, IMPORTATORI e DISTRIBUTORI nei confronti dell’utente finale, ed è stata modificata l’organizzazione del processo produttivo con un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori della filiera.
Gli aspetti più rilevanti del nuovo Regolamento sono:
- Marcatura CE : Non attesta più la conformità del prodotto a una specifica tecnica, bensì la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta, si garantisce e si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione;
- Dichiarazione di prestazione : Contiene tutte le caratteristiche essenziali e le relative dichiarazioni;
- Valutazione tecnica europea (ETA) : L’ETA costituisce una valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea (EAD). L’ETA è lo strumento per effettuare la dichiarazione di prestazione e poi marcare CE i prodotti non completamente o non ancora normati.
- Sostenibilità : La sostenibilità prevede che il produttore elabori una dichiarazione di prestazione del prodotto che riguarda l’impiego delle materie prime e dei semilavorati dal punto di vista non solo strettamente ambientale, ma anche sociale, economico e tecnico;
- Attività di sorveglianza sul mercato : In Italia vi sono troppi soggetti depositari delle competenze di controllo, inoltre quando si tratta di prodotti provenienti da Paesi terzi si scontrano due discipline comunitarie (quella doganale e quella per la libera circolazione dei prodotti), parzialmente sovrapposte e in alcuni casi con confini non così chiaramente definiti. I tre ministeri coinvolti, le Camere di commercio e le direzioni provinciali dei Vigili del Fuoco possono garantire una sorveglianza sul mercato “a campione”.